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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

In questa sezione del sito abbiamo cercato di dare risposta a quelle che sono le domande più frequenti cui i nostri clienti ci sottopongono.

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Esso è composto essenzialmente da:

  • moduli o pannelli fotovoltaici;
  • inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
  • quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

I vantaggi possono riassumersi in:

  • assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
  • risparmio di combustibili fossili;
  • affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento (nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
  • costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
  • modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).

Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).

Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.

La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell’impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:

  • disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
  • corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.

Le condizioni ottimali in l’Italia sono:

  • esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
  • inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
  • assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata. La tecnologia dell’amorfo richiede invece una superficie maggiore.

Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d’appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

  • • radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
  • • orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
  • • assenza/presenza di ombreggiamenti;
  • • prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

  • regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
  • regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
  • regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno

E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.

Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso.

E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 e DK 5600 per gli impianti in MT).

Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.

I valori orientativi di costo dell’impianto vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni.

Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1–1.5% del costo dell’impianto.

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.

Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web: http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/

La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.

I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo. Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.

Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99).

Non risulta invece necessario presentare all’UTF la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).

Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.

L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.

I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito http://www.gsel.it.

L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

  • scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
  • remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.

Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.

Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico.

Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.

È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kWp.

Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.

Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.

Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia (http://www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.

Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.

Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.

Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.

Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.

Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.

Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:

  • essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 200 kWp che scelgono il servizio di scambio sul posto);
  • essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).

E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:

  • per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
  • per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.

No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.

Il potenziamento è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW. La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.

Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.

E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.

In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:

  • Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
  • Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia, il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in cui l’impianto non immetta tutta l’energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
  • Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, che immettano o meno tutta l’energia elettrica prodotta in rete, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta.
  • Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.

Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.

Tale codice identificativo è previsto dall’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 come di seguito riportato:

“Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.

I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.

Si riporta di seguito un esempio di codice POD:

IT123E12345678K

costituito da:

  • Codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
  • Codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l’univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
  • Codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ‘E’ per ENERGIA ELETTRICA
  • Codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l’univocità del punto di prelievo
  • Chiave di controllo: opzionale.

Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite dal GSE stesso.

Per ottenere le credenziali di accesso al portale web e poter comunicare a GSE le misure di produzione incentivata relative agli impianti di competenza, il Gestore di rete deve farne richiesta, attraverso il Contact Center, inviando un’anagrafica completa della propria azienda (ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale e persona di riferimento).

Il soggetto responsabile deve inviare a GSE, a mezzo lettera raccomandata, una dichiarazione firmata nella quale dichiara di voler essere egli stesso il Responsabile dell’invio delle misure di produzione, allegando una copia della disdetta del contratto del servizio di misura stipulato con il Gestore di rete.

Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete).

Se l’ultimo giorno è un giorno festivo, i pagamenti sono disposti con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.

Al soggetto responsabile, in questo caso, vengono riconosciuti durante l’anno solare degli incentivi bimestrali a titolo di acconto; ad inizio del nuovo anno, la misura di produzione incentivata annuale comunicata dal Gestore di rete serve per calcolare il conguaglio di quanto pagato in acconto.

Per i primi due anni solari di esercizio, il GSE stima gli acconti bimestrali su una base di 1100 kWh/anno*kW di energia elettrica prodotta e consumata; per ogni anno successivo, la stima viene fatta sulla base dei dati effettivi di energia elettrica prodotta e consumata nell’anno precedente comunicata dal Gestore di rete.

Nel caso in cui il Gestore di rete, in qualità di Responsabile del servizio di misura, non comunichi a GSE le misure mensili di produzione incentivata relative al mese n nel corso del mese n+1, il GSE provvede all’inserimento a sistema di misure di produzione stimata da incentivare a titolo di acconto.

La stima viene valutata in base ad una curva di insolazione annuale specifica per le diverse regioni.

Può capitare che il sistema non accetti la misura che il soggetto responsabile vuole comunicare, dovuto ad un superamento del valore soglia impostato per quello specifico impianto.

In questo caso il soggetto responsabile deve inviare, attraverso il Contact Center, una copia del registro di produzione giornaliera relativa al mese per i quale si vuole comunicare la misura; il GSE, a valle del recepimento e della verifica della documentazione, provvederà ad un inserimento manuale della misura stessa.

Il soggetto responsabile deve comunque comunicare, entro il mese di febbraio del nuovo anno, al GSE la misura di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno solare precedente: può farlo compilando la “Dichiarazione sostitutiva UTF” presente nella lista documenti allegando copia di un documento di identità valido.

A mezzo raccomandata. Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.

Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.

Il soggetto responsabile accedendo al portale riesce a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).

La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica.

Si, a valle di un pagamento effettuato, GSE invia ad ogni soggetto responsabile e per ogni impianto di competenza dello stesso, una e-mail di avviso di pagamento nella quale sono riportati nel dettaglio:

  • Numero e data ricevuta;
  • Periodo di competenza;
  • Energia incentivata;
  • Tariffa riconosciuta;
  • Importo ed indicazione della eventuale ritenuta d’acconto del 4%;
  • Data valuta;
  • Coordinate bancarie del beneficiario.

Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.

Si, esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.

L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:

  • Fare riferimento alla totalità dei crediti in favore di un unico cessionario;
  • Riportare il numero della Convenzione precedentemente stipulata fra Soggetto Responsabile e GSE e la relativa data di sottoscrizione;
  • Essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, documentare i poteri di firma del sottoscrittore, mediante certificazione notarile o idoneo documento rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a 90 giorni dalla sottoscrizione della cessione dei crediti.

La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario. La comunicazione di cessione dei crediti, con la relativa documentazione, può avvenire mediante l’invio di raccomandata AR (c.d. procedura semplificata) soltanto nel caso in cui sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro (si veda quesito n. 1.56).

Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto” un testo che può essere preso quale riferimento.

Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata solamente a quest’ultimo.

L’accettazione è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti, in caso contrario il GSE invia una comunicazione indicando le integrazioni necessarie.

Si, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un testo di notifica di revoca di cessione dei crediti da prendere come riferimento.

La revoca della cessione dei crediti deve:

  • essere a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario;
  • Riportare numero e data di sottoscrizione della Convenzione;
  • Dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., on data emissione non anteriore a 90 giorni dalla data di notifica della revoca;
  • Essere notificata al GSE con le stesse modalità previste per la notifica dell’atto di cessione dei crediti;
  • Contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Convenzione, le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti.

Si, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.

Il disposto dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l’altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione (“relative a somme dovute dallo Stato”) deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

L’Accordo Quadro è un documento, sottoscritto dal GSE e da un istituto finanziario, che permette a quest’ultimo di recapitare la documentazione relativa alla cessione dei crediti a mezzo raccomandata A.R. escludendo l’Ufficiale Giudiziario.

La documentazione può essere scaricata dal sito del GSE all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto”.

L’Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina – compresi i relativi allegati – deve essere siglata. La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell’ Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l’altra copia.

Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:

  • usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.
  • cedere l’energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
  • vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
    • attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
    • attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta);

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c.

Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.

Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione del sito web relativa al ritiro dedicato.

Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.

Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi.